I BENEFICIARI
- Premi di produttività
Titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi lavoratori a progetto, i.e. amministratori). - Welfare aziendale
Lavoratori dipendenti (anche titolari di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente).
ATTUAZIONE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE
- Per accedere ai vantaggiosi benefici fiscali e previdenziali, l’erogazione del premio deve essere previsto in apposito accordo sindacale di secondo livello.
- Per accedere ai vantaggiosi benefici fiscali e previdenziali, l’erogazione dei benefit deve essere prevista alternativamente:Con apposito accordo sindacale di secondo livello
Con apposito regolamento aziendale;
Volontariamente.
I VANTAGGI PER LE IMPRESE
L’erogazione dei premi e l’attuazione dei piani di welfare aziendale permettono all’impresa di fruire di diversi vantaggi (fiscali e previdenziali).
Premi di produttività
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- Deduzione IRAP corrispondente agli importi erogati a titolo salario di produttività;
- Deduzione IRES/IRPEF dell’intero ammontare dei premi di produttività;
- Parziale esonero contributivo della quota a carico del datore di lavoro.
Piani di welfare aziendale
- Integrale deducibilità IRES/IRPEF per i costi sostenuti per l’erogazione dei benefit (in presenza di accordo di secondo livello o regolamento aziendale);
- Parziale deducibilità IRES/IRPEF per i costi sostenuti per l’erogazione volontaria dei benefit aventi finalità sociale;
Parziale o totale esonero contributivo della quota a carico del datore di lavoro in relazione ai benefit erogati.
I VANTAGGI PER I LAVORATORI
L’erogazione dei premi e l’attuazione dei piani di welfare aziendale permettono ai lavoratori di fruire di diversi vantaggi.
Premi di produttività
- Imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle relative addizionali per i premi:
1. di ammontare non superiore ad euro 3.000,00 lordi;
2. di titolari di redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 80.000 al lordo del premio di produttività, ma al netto dei contributi previdenziali. - In caso di sostituzione del premio in forma monetaria con somme, valori, servizi ed opere di cui all’art. 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3 (ovvero con welfare aziendale) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, nemmeno alla determinazione delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva le somme o i valori.
- Aspetti previdenziali: contribuzione piena se il premio è erogato in forma monetaria. Quando vi è coinvolgimento paritetico dei lavoratori, decontribuzione totale per la quota del lavoratore sui primi 800,00 euro di premio. Se il premio è sostituito in welfare aziendale, i benefit prescelti sono esenti ai fini previdenziali.
Piani di welfare aziendale
- i benefit prescelti sono esenti totalmente o parzialmente ai fini fiscali e previdenziali.