CONTRIBUTO

Al momento del primo versamento, contestualmente al pagamento delle contribuzioni, l’Azienda dovrà iscriversi all’Ente versando esclusivamente una quota di € 60,00 una tantum non essendo dovuto nulla per l’iscrizione dei dipendenti

Chi ha l’obbligo di iscriversi all’ENBIF:
I Datori di lavoro che applicano i CCNL sottoscritti da ANACI E SACI con le Federazioni appartenenti alla CISAL.

Le contribuzioni da pagare:

Per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato per meno di 12 mesi sono dovuti 6 euro mensili (per 12 mensilità) per l’Ente Bilaterale di cui € 4.50 a carico del datore di lavoro (per 12 mensilità) e € 1.50 a carico del lavoratore con trattenuta in busta paga (per 12 mensilità).

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato / part time (superiore ai 12 mesi, con almeno 16 ore medie settimanali) sono dovuti € 27,00 euro mensili (per 12 mensilità), di cui 14,00 a carico del datore di lavoro e 1 euro a carico del lavoratore con trattenuta in busta paga (per SUSSIDIO SANITARIO e PROTECTION), € 12,00 (quota Ente Bilaterale per 12 mensilità) così ripartita: € 10,50 a carico del datore di lavoro, € 1,50 a carico del lavoratore con trattenuta in busta paga.

Per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, apprendistato e part-time pari o superiore alle 16 ore settimanali:
€ 27,00 mensili (per 12 mensilità) di cui 14,00 a carico del datore di lavoro e 1 euro a carico del lavoratore con trattenuta in busta paga (per SUSSIDIO SANITARIO e PROTECTION) € 12,00 (quota Ente Bilaterale per 12 mensilità) così ripartita: € 10,50 a carico del datore di lavoro, € 1,50 a carico del lavoratore con trattenuta in busta paga.

Per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato – determinato inferiore alle 16 ore settimanali e superiore ai 12 mesi sono dovuti € 12,00 mensili (quota ente bilaterale per dodici mensilità) di cui € 10,50 a carico del datore di lavoro e € 1,50 a carico del lavoratore con trattenuta in busta paga.

N.B. Per i Quadri sono dovuti € 53,67 mensili (per 12 mensilità) di cui € 41,67 (quota SSN – Servizio Sanitario nazionale – per 12 mensilità) a carico del datore di lavoro, € 12,00 (quota ente bilaterale – per 12 mensilità) di cui € 10,50 a carico del datore di lavoro e € 1,50 a carico del lavoratore con trattenuta in busta paga.

I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
Entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, ovvero per il mese di gennaio il versamento va effettuato entro il 16 febbraio, per il mese di febbraio entro il 16 marzo, il mese di marzo entro il 16 aprile, il mese di aprile entro il 16 maggio, il mese di maggio entro il 16 giugno, il mese di giugno entro il 16 luglio, il mese di luglio entro il 16 agosto, il mese di agosto entro il 16 settembre, il mese di settembre entro il 16 ottobre, il mese di ottobre entro il 16 novembre, il mese di novembre entro il 16 dicembre, il mese di dicembre entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Se l’assunzione del dipendente avviene dopo il giorno 15 del mese il versamento dovrà essere effettuato dal mese successivo (es. l’assunzione avvenuta il 16 gennaio l’obbligo del versamento scatta dal mese di febbraio e quindi dovrà essere effettuato entro il 16 marzo).
Se il licenziamento viene effettuato prima del giorno 15 del mese, la contribuzione non è dovuta. Se invece il licenziamento del dipendente, avviene dopo il giorno 15 del mese la contribuzione deve essere versata.