Ente

E.N.BI.F. ENTE NAZIONALE BILATERALE FEDERALE costituto da ANACI – SACI E CISAL – CISAL TERZIARIO (EX FENASALC) SETTORE STUDI PROFESSIONALI O SOCIETA’ CHE AMMINISTRANO CONDOMINI E PATRIMONI IMMOBILIARI O EROGANO SERVIZI INTEGRATI AGLI EDIFICI


Questo Ente
opera ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 276/2003 ed eroga le prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale in favore dei dipendenti previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati tra le Parti che lo hanno costituito.
L’Ente effettua inoltre la certificazione dei contratti di lavoro, ivi compreso il contratto di apprendistato, le funzioni di conciliazione e di formazione.

L’Ente nazionale è l’unico ad avere titolo alla riscossione dei contributi obbligatori previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro

VERSAMENTI OBBLIGATORI ALL’E.N.BI.F NAZIONALE
I Datori di lavoro che applicano i CCNNLL sottoscritti dalle Parti che hanno costituito l’E.N.BI.F. DEVONOversare i contributi dovuti all’Ente in attuazione dei contratti di lavoro utilizzando l’F24, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (vedi nel sito apposito comunicato) e la Convenzione stipulata con l’INPS.

Il Datore di lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote o dei contributi dovuti all’E.N.BI.F, stabiliti dalle Parti stipulanti, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del maggiore danno subito e ferme le sanzioni di Legge ed il diritto dell’E.N.BI.F di pretendere i contributi dovuti.

Detti versamenti sono obbligatori per tutti coloro che applicano la contrattazione collettiva in essere tra Le Organizzazioni Cisal e le Associazioni Datoriali di cui sopra, in quanto essi concorrono alla determinazione dei benefici e dei costi complessivi previsti dal CCNL, oltre a finanziare gli Istituti Bilaterali per i compiti e le competenze previste dalla Legge e dal Regolamento.

Sulla contribuzione dovuta dal Datore di lavoro a titolo di assistenza sanitaria (dal 2014 sussidi Mutua MBA) è dovuto inoltre all’INPS un contributo obbligatorio di solidarietà del 10% (in assenza del quale scattano le relative sanzioni e possono esserci conseguenze sulla regolarità contributiva).

Il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PUBBLICATO NEL SITO DELL’E.N.BI.F. E’ QUELLO UFFICIALE DEPOSITATO presso il MINISTERO DEL LAVORO ed il CNEL.

Il Contratto Collettivo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Studi e della Aziende aderenti all’Anaci ed al Saci è innovativo e flessibile, perché coniuga gli interessi dei datori di lavoro a raggiungere un’implementazione dell’attività, con quelli dei lavoratori ovvero ottenere una giusta retribuzione, demandando alla contrattazione di secondo livello i premi di produttività, di partecipazione e di risultato con l’auspicio che il Governo abbatta davvero il cuneo fiscale ed implementi significativamente la fiscalità agevolata.